Egregio Utente,
Acerbi&Associati desidera informarLa (si veda Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 7 del 27/06/2018) che il Consiglio dei ministri ha approvato il 27 giugno 2018 un decreto legge che rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati (si vedano circolari di Studio nn. 6-17-18-19-20 del 2018).
La proroga definita ieri dal Governo non sembra incidere sull’obbligo, dal 1° luglio 2018 prossimo, di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/1972.
Sperando di avere fatto cosa gradita, si porgono distinti saluti
Acerbi&Associati